19_plusvalenza su cessione di immobili da parte di persone fisiche

OCT 1, 20265 MIN

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Plusvalenze su cessioni di immobili da parte di persone fisiche – Quando assoggettarle a tassazione. Le cessioni di immobili da parte di persone fisiche non titolari di partita IVA possono dare luogo a plusvalenze tassabili come redditi diversi. Vediamo a quali condizioni. La normativa di riferimento. In linea di principio, in base all’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, la cessione di un immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni da parte di una persona fisica al di fuori di un’attività di impresa o di lavoro autonomo dà luogo ad una plusvalenza tassabile. Fanno eccezione a tale principio i casi in cui l’immobile: - sia stato acquisito per successione - o sia stato adibito per la maggior parte del periodo di possesso ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione di fabbricati, allo scopo di chiarire cosa si intenda per “abitazione principale”, occorre fare riferimento all’art. 10, comma 3-bis del TUIR, il quale considera tale l’abitazione “nella quale una “persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Correlativamente, sono considerati “familiari” quelli definiti come tali dall’art. 5 del TUIR e quindi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante. Sono da ricordare regole particolari di tassazione per: … Continua a leggere sul blog.