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Francamente me ne inFisco
Scastudio
19_plusvalenza su cessione di immobili da parte di persone fisiche
OCT 1, 20265 MIN
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Description
Plusvalenze su cessioni di immobili da parte di persone fisiche – Quando assoggettarle a
tassazione.
Le cessioni di immobili da parte di persone fisiche non titolari di partita IVA possono dare luogo a
plusvalenze tassabili come redditi diversi. Vediamo a quali condizioni.
La normativa di riferimento.
In linea di principio, in base all’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, la cessione di un immobile acquistato
o costruito da non più di cinque anni da parte di una persona fisica al di fuori di un’attività di impresa o
di lavoro autonomo dà luogo ad una plusvalenza tassabile.
Fanno eccezione a tale principio i casi in cui l’immobile:
- sia stato acquisito per successione
- o sia stato adibito per la maggior parte del periodo di possesso ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari.
In caso di cessione di fabbricati, allo scopo di chiarire cosa si intenda per “abitazione principale”,
occorre fare riferimento all’art. 10, comma 3-bis del TUIR, il quale considera tale l’abitazione “nella
quale una “persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente”.
Correlativamente, sono considerati “familiari” quelli definiti come tali dall’art. 5 del TUIR e quindi il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante.
Sono da ricordare regole particolari di tassazione per:
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